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Norme Tecniche e calcestruzzo

Ven

05

Gen

2007

Le Norme Tecniche emanate con Decreto Ministeriale 14/09/2005 coesistono con le precedenti (DM 9.1.1996) e la decisione se utilizzarle è lasciata al Progettista dell'opera, di concerto con il Committente.

Nel caso del calcestruzzo preconfezionato le Norme richiedono che i produttori si dotino di un sistema di autocontrollo ("FPC"), supportato da manuale, procedure e documenti, conforme alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida per la produzione di calcestruzzo preconfezionato predisposte dal servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture. Il sistema di autocontrollo deve essere certificato da un organismo indipendente e tutti i documenti devono essere a disposizione "di qualsiasi soggetto od Ente di controllo". L'appaltatore deve richiedere al produttore di calcestruzzo preconfezionato un fascicolo, da consegnare al Direttore dei Lavori, contenente:
  • la descrizione dei materiali utilizzati
  • i certificati di pre-qualifica o di progettazione del calcestruzzo;
  • copia della certificazione del controllo di processo (FPC)
  • opia dei certificati da cui risulti la conformità di aggregati, cemento e additivi alle specifiche norme di prodotto (marcatura CE).
Per il controllo di conformità restano in vigore i controlli di cui al DM 9.1.1996, con la precisazione che per forniture di calcestruzzo omogeneo di volume complessivo maggiore di 1500 m3 è obbligatorio il controllo di tipo "B